sabato 12 febbraio 2011

Rendiconto periodo 1° gennaio-16 ottobre 2010

L’Assemblea ha accettato le dimissioni della sig.ra A. Scarabello nel corso della riunione del 17 ottobre 2010, ma nessuno ha fatto riferimento alla resa del rendiconto parziale della pregressa gestione dal 1° gennaio al 16 ottobre 2010 da parte della stessa. Neppure il nuovo amministratore Randon ne ha parlato nella riunione del 5 dicembre 2010 e nelle sue note trasmesse ai condomini. Considerato che il passaggio di consegna tra l’amministratrice uscente e quello subentrante è avvenuto il 4 novembre scorso, come il Randon ha fatto sapere con la sua nota raccomandata dell’8.11.2010, ci si chiede se detto rendiconto sarà mai presentato all’esame dell’assemblea. Le vigenti disposizioni che disciplinano la materia non consentono interpretazioni casareccie.
In base al codice civile l’amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza. E tra le varie norme che regolano il contratto di mandato figura l’art. 1713 del c.c. che pone a carico dell’amministratore l’onere di rendicontare la propria attività al mandante. Si aggiunge che l’art. 1130 (attribuzioni dell’amministratore) e l’art. 1135 c.c. (attribuzioni dell’assemblea) espressamente prevedono il collegamento tra il dovere dell’amministratore di rendere il conto annuale della sua gestione e la funzione dell’organo deliberativo di provvedere all’esame e all’eventuale approvazione di tale rendiconto.
Infine le disposizioni generali applicabili a chiunque sia obbligato a rendere il conto ad un altro sono gli artt. 263-266 del c.p.c. (libro II, titolo I paragrafo 10 denominato “Del rendimento dei conti”).
Il regolamento condominiale è più vincolante del codice civile e, che non ammetta dispense lo si evince chiaramente dal punto 12 dell’art. 13 secondo cui “nel caso di cessazione del mandato per rinuncia o revoca, l’amministratore uscente, deve consegnare al successore entro trenta giorni dalla sostituzione, il rendiconto dei documenti giustificativi (omissis). Ove nel termine di trenta giorni successivi alla consegna degli atti di cui al punto precedente l’Assemblea all’uopo convocata non abbia deliberato il rendiconto presentato dall’amministratore uscente, questi dovrà presentare richiesta al Presidente dell’Associazione della proprietà Edilizia della Provincia di Roma della nomina di un arbitro il quale, esaminato il rendiconto e i documenti giustificativi giudicherà, in ordine al rendiconto, nel contraddittorio fra il precedente amministratore ed il successore in rappresentanza del condominio, irritualmente e inappellabilmente, quale amichevole composizione”.
Sono passati quattro mesi e non si hanno ancora notizie in merito alla presentazione del rendiconto da parte dell’amministratrice dimissionaria Scarabello.

Nessun commento:

Posta un commento