sabato 5 marzo 2011

Accesso agli atti

Ci si è domandato se l’amministratore, in occasione dell’assemblea di rendiconto, sia tenuto solo all’invio del prospetto di rendiconto o anche a mettere a disposizione dei condomini la documentazione giustificativa.
La giurisprudenza ha puntualizzato che "benché l’amministratore del condominio non abbia l’obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio, egli è tuttavia tenuto a permettere, ai condomini che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà" (Cass. 28 gennaio 2004, n. 1544).
Sostanzialmente nello stesso senso sono del sentenze della Cassazione 15159 del 29 novembre 200l e 8640 del 26 agosto 1998, per le quali ciascun condomino ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo - e non soltanto in sede di rendiconto annuale - senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta, purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività dell’amministratore, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi per le operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.
Con la sentenza 13350 dell’11 settembre 2003 la Cassazione ha in particolare statuito l’annullabilità delle deliberazioni che riguardino o possano riguardare la conoscenza della documentazione contabile nell’ipotesi, non solo di rifiuto, ma anche di una eccessivamente gravosa consultazione "imposta" dall’amministratore, per l’incongruo tempo accordato (nella specie, mezz’ora prima dell’inizio dell’assemblea). Ciò impedisce di portare a conoscenza dei condomini, elementi «costituenti un valido supporto per la formazione da parte di tutti di un convincimento maggiormente informato e consapevole», con un vizio che inficia radicalmente l’intera deliberazione, indipendentemente dall’ininfluenza del voto contrario del singolo condomino. Si legge nella massima che ciascun condomino deve «poter esaminare a sua richiesta, secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione attinente ad argomenti posti all’ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale» pena «l’annullabilità delle delibere successivamente approvate» in quanto viene leso il diritto alla informazione.

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