martedì 15 marzo 2011

Le spese sostenute dal condominio per resistere in giudizio contro un condomino non possono esser ripartite anche in capo a quest’ultimo

Le spese sostenute dal condominio per resistere in giudizio contro un condomino non possono esser ripartite anche in capo a quest’ultimo
Conclusioni delle parti costituite



Per Parte Attrici (su foglio allegato a verbale di udienza in data 15.05.2009)
Piaccia al Tribunale Ill.mo

Contrariis rejectis

Preliminarmente ordinarsi la sospensione dell’impugnata deliberazione.
Dichiarare invalida e/o nulla e/o annullata e priva di qualsiasi effetto giuridico l’impugnata deliberazione 09/07/08 dell’assemblea del Condominio di Via Vernazza n. 14 Torino, approvante il preventivo spese esercizio 01.01.2008/31.12.2008 sua ripartizione e richiesta automatica rata di acconto per gestione 2009, per motivi di cui è causa.
Previa, nella denegata non creduta ipotesi di cui alla memoria 23/03/09, ammissione di prove di cui alla stessa.
Con vittoria di diritti, onorari, esposti, spese generali 12,50%, C.P.A., I.V.A., oltre spese di registrazione e tutte le spese successive occorrende, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Per Parte Convenuta (a verbale di udienza in data 15.05.2009 ed in comparsa di costituzione e risposta) “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, negata, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia della delibera impugnata, per i fatti ed i motivi dedotti assunti, in via istruttoria, i mezzi di prova che parte convenuta si riserva di dedurre nei termini di legge nel merito, respingere ogni contraria domanda e istanza, mandando assolto il Condominio da ogni addebito. Con vittoria di spese e onorari di causa, ivi compreso rimborso forfetario.”

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

1.Sul rito applicabile alla presente causa.

1.1.Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata successivamente al 01 marzo 2006 e, quindi, è assoggettata alla riforma al codice di rito introdotta: dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005; dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma c. 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, comma c. 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge - comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
A sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall’art. 2, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge - comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore”
1.2. Peraltro, la presente causa è stata instaurata anteriormente al 04 luglio 2009, e, quindi, non trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, fatta peraltro eccezione per gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c. e l’art. 118 disp. attuaz. c.p.c., come modificati dalla predetta Legge.
Infatti, l’art. 58 Legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede testualmente quanto segue:

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.”

2. Sulla domanda di merito proposta dalle parti attrici.

2.1. Come si è detto, le signore Imperadore Ernestina e Barba Lucia Olga hanno chiesto, nel merito, di dichiarare invalida e/o nulla e/o di annullare e dichiarare priva di qualsiasi effetto giuridico l’impugnata deliberazione in data 09.07.2008 dell’assemblea del Condominio di via Vernazza n. 14 Torino, approvante il preventivo spese esercizio 01.01.2008/31.12.2008 sua ripartizione e richiesta automatica rata di acconto per gestione 2009, per motivi di cui è causa.

2.2. Giova premettere che, ai sensi dell’art. 1137 c.c. (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea):
“Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.
Inoltre, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi “nulle” le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi “annullabili” le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. un., 07 marzo 2005, n. 4806 in Giust. civ. Mass. 2005, 3, in D&G - Dir. e giust. 2005, 14 15 ed in Giur. it. 2005, 2042).
Ciò premesso, l’impugnazione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

2.3. Invero, risultano documentalmente provate le seguenti allegazioni dedotte dalle parti attrici a sostegno della propria domanda:
davanti al Tribunale di Torino pendono le cause riunite iscritte ai numeri 33669/06 e 35370/06 R.G. promosse, rispettivamente, dalle signore Imperadore ernestina e Barba lucia Olga contro il Condominio di Via Vernazza n. 14 Torino e dalle signore Babini Anna più altri contro il Condominio di Via Vernazza n. 14 Torino, aventi entrambe ad oggetto l’impugnazione della deliberazione dell’assemblea condominiale straordinaria assunta in data 25.10.2006, approvanti l’installazione degli ascensori progettati dall’Ing. Spogler, uno per ciascuna delle quattro scale dello stabile condominiale (cfr. docc. 1, 7 ed 8 delle parti attrici);
al punto 7) dell’assemblea del Condominio di Via Vernazza n. 14 Torino tenutasi in data 09.07.2008 è stato approvato all’unanimità dei presenti il preventivo spese gestione 2008 con sua ripartizione e richiesta automatica rata di acconto per gestione 2009, per un ammontare di € 57.800,00=, di cui € 5.000,00= per “spese legali per vertenza ascensore, parcelle per consulenza tecnica di parte e del tribunale, opere murarie per verifiche” (cfr. docc. 2 e 3 delle parti attrici);
le signore Imperadore Ernestina e Barba Lucia Olga, condomine del Condominio di Via Vernazza n. 14 Torino, non hanno partecipato alla predetta assemblea in data 09.07.2008 e soltanto in data 25.07.2008 hanno ricevuto il relativo verbale assembleare, in qualità di condomine assenti (cfr. docc. 4 e 5 delle parti attrici).

2.4. Ciò chiarito, come correttamente rilevato dalle parti attrici, la suddetta delibera risulta nulla, in quanto la citata somma di € 5.000,00= compresa nel citato preventivo gestione 2008, chiesta a titolo di spese legali relative alle due anzidette cause pendenti, è stata erroneamente posta dall’amministratore del Condominio di Via Vernazza n. 14 Torino, pro quota, anche a carico delle condomine signore Imperadore Ernestina e Barba Lucia Olga, nonostante che queste ultime, nelle predette cause riunite, fossero parti attrici e controparti del Condominio medesimo.
Invero, deve condividersi l’orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui dev’essere dichiarata nulla la delibera condominiale nella parte in cui pone anche a carico del condomino dissenziente o assente, le spese vive sostenute per le azioni giudiziarie pendenti in procedimenti vertenti tra questi e il Condominio (cfr. in tal senso: Tribunale Larino, 08 gennaio 2009 in Redazione Giuffrè 2009).
In caso di liti tra singoli condomini e condominio, infatti, si viene a creare una separazione di interessi che comporta anche la ripartizione delle spese tra i due diversi centri di interesse, per cui non possono essere poste a carico di coloro che hanno promosso la lite le spese sostenute dal Condominio per resistere in giudizio (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 13 aprile 1989 in Arch. locazioni 1990, 80).
Tale delibera è affetta da nullità e non da mera annullabilità ed è, quindi, impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, giacché solo l’unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall’art. 1132, comma 1 c.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Larino, 08 gennaio 2009 in Redazione Giuffrè 2009).

2.5. Il Condominio convenuto ha eccepito, in particolare:
che le parti attrici hanno prodotto scarna documentazione, dalla quale si può evincere soltanto che è pendente avanti al Tribunale di Torino una lite che coinvolge, tra gli altri, le odierne attrici contro il Condominio di via Vernazza n. 14.;
che la causa è, per l’appunto, pendente e, dunque, non è ancora stata emessa la relativa Sentenza, né tanto meno la stessa è passata in giudicato;
che l’unico documento riguardante spese di lite sarebbe il doc. 6) delle parti attrici, consistente nel Decreto di liquidazione in data 2.4.2008 del Presidente della I sez. Civile dott. Premoselli della parcella del CTU Ing. Bordiglia.; ma detto Decreto ha posto “il compenso come sopra liquidato a carico delle parti ricorrenti in solido tra di loro”, con la conseguenza che solo le “parti ricorrenti” signore Imperadore, Barba, Babini G.C., Babini G.C.F. e Rinaldi, come espressamente qualificate nell’epigrafe di detto provvedimento, sono tenute, in solido tra loro, al pagamento dei compensi del CTU, risultando ad esso estraneo il convenuto Condominio;
che del relativo pagamento le stesse non allegano quietanza, per cui il convenuto nulla sa circa l’esito dello stesso;
che la voce di spesa oggi impugnata con la delibera che l’ha approvata non si riferisce al titolo contestato (parcella del CTU Ing. Bordiglia), ma investe tutte le “spese legali per vertenza ascensore, parcelle per consulenza tecnica di parte e del tribunale, opere murarie per verifiche”; difetta dunque la diretta riconducibilità della spesa asseritamente sostenuta dalle attrici al capitolo di bilancio impugnato, laddove il tenore di quest’ultimo è differente e comunque più ampio, giacché ricomprende anche spese del tutto estranee alla CTU (quali CTP, opere murarie, spese legali);
che, inoltre, la delibera impugnata attiene l’approvazione del preventivo spese dell’anno 2008 che, a differenza del consuntivo, è una mera richiesta di fondi che l’assemblea approva per far fronte a spese future; nella contabilità semplificata tipica delle amministrazioni condominiali, infatti, l’unico documento idoneo ad identificare le spese già sostenute e proporle all’approvazione assembleare è il bilancio consuntivo; solo questo prospetto qualifica e quantifica le spese ed è in grado di rappresentare all’assemblea i dettagli della gestione, cosicché la stessa possa prendere posizione sulle singole voci ivi descritte; il bilancio preventivo, invece, è funzionale all’operatività del Condominio al fine di reperire i mezzi ritenuti ipoteticamente idonei a far fronte alle spese correnti; esso, quindi, può essere integrato e modificato dal bilancio consuntivo, che invece si fonda sui giustificativi di spesa e non su meri pronostici basati sull’andamento dell’anno precedente; in tale contesto, l’accantonamento deliberato dall’assemblea e relativo a spese legali inerenti la causa in oggetto è voce prudenziale che consente al Condominio di poter eventualmente far fronte alle necessità che dovessero derivare in corso d’anno; il preventivo è oggetto di verifica in sede di consuntivo, ove saranno portati a credito gli eventuali versamenti eccedenti le necessità gestionali effettivamente accertate; la delibera impugnata, quindi, approvando un fondo spese per le necessità che si dovessero presentare con riferimento alla causa pendente tra le parti, è valida ed efficace:
che tale fondo spese è stato correttamente suddiviso tra i condomini, ivi compresi coloro che agirono contro il Condominio; se è vero, infatti, che gli stessi sono le controparti processuali del Condominio, è parimenti vero che il Condominio si difende come tale, e cioè come ente di gestione unitariamente considerato; la delibera impugnata che ha dato origine alla precedente causa esprime giuridicamente la volontà assembleare, impegnando assenti e dissenzienti in virtù del principio maggioritario;
Le suddette eccezioni non risultano fondate.
In primo luogo, infatti, le parti attrici hanno sufficientemente documentato le loro allegazioni, attraverso i documenti prodotti con l’atto di citazione introduttivo e con le successive memorie depositate ai sensi dell’art. 183, 6° comma, n. 1) e n. 2).

Invero, la pendenza avanti al Tribunale di Torino delle citate cause riunite iscritte ai numeri 33669/06 e 35370/06 R.G. promosse, rispettivamente, dalle signore Imperadore Ernestina e Barbara Lucia Olga contro il Condominio di Via Vernazza n. 14 Torino e dalle signore Babini Anna più altri contro il Condominio di Via Vernazza n. 14 Torino, risulta documentalmente provato dalle copie dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta relative alla causa n. 33669/06 R.G. (cfr. docc. 7 ed 8 delle parti attrici), nonché dalle Ordinanze relative alla riunione del Presidente del Tribunale e del Giudice Istruttore (cfr. doc. 1 delle parti attrici).
Dalla predetta documentazione si evince che le cause riunite in questione hanno ad oggetto l’impugnazione della deliberazione dell’assemblea condominiale straordinaria assunta in data 25.10.2006, approvanti l’installazione degli ascensori progettati dall’Ing. Spogler.
E’ dunque evidente che l’importo di € 5.000,00= per “spese legali per vertenza ascensore, parcelle per consulenza tecnica di parte e del tribunale, opere murarie per verifiche”, che appare nel preventivo spese esercizio 01.01.2008 / 31.12.2008 (cfr. doc. 2 delle parti attrici), si riferisce alle cause riunite in questione.
Ora, come si è detto, la pendenza delle cause riunite in questione, documentalmente provata, comporta la nullità della delibera assunta dal Condominio di Via Vernazza n. 14 di porre pro quota a carico anche delle avversarie condomine signore Imperadore Ernestina e Barba Lucia Olga le spese occorrenti in tali cause per la propria difesa in giudizio.

In secondo luogo, come pure espressamente ammesso dal convenuto, l’importo di € 5.000,00= in questione si riferisce anche alle spese del CTU Ing. Bordiglia, liquidato dal Presidente della I sez. Civile dott. Premoselli con Decreto di liquidazione in data 2.4.2008 (Decreto prodotto in copia dalle parti attrici sub doc. 6). Senonché, come pure riferito dallo stesso convenuto, proprio perché, in tale Decreto, il compenso così liquidato è stato posto “a carico delle parti ricorrenti in solido tra di loro”, ne consegue che solo le parti ricorrenti signore Imperadore Ernestina, Barba Lucia, Babini Anna, Babini Gian Carlo, Babini Gian Carlo Federico e Rinaldi, come espressamente qualificate nell’epigrafe di detto provvedimento, sono tenute, in solido tra loro, al pagamento dei compensi del CTU, risultando ad esso estraneo il convenuto Condominio. Dunque, anche per tale assorbente ragione, le spese in questione non potevano e non dovevano essere esposte nel preventivo spese esercizio 1.1.2008/31.12.2008, trattandosi di spese non sussistenti per il Condominio di Via Vernazza n. 14 Torino, essendo state poste unicamente a carico solidale delle predette ricorrenti. Del resto, le signore Imperatore Ernestina e Barba Lucia Olga hanno documentalmente provato di aver provveduto al pagamento delle somme loro richieste dall’Ing. Bordiglia sulla base del predetto Decreto di liquidazione, producendo le relative parcelle in data 6.10.2008 quietanzate (cfr. docc. 9 e 10 delle parti attrici).

In terzo luogo, sotto il profilo della nullità della delibera impugnata evidenziato in precedenza, non rileva la circostanza che ad essere stato approvato dall’assemblea sia un bilancio “preventivo”, anziché un bilancio “consuntivo” giacchè, in entrambi i casi, la somma in questione è stata illegittimamente imputata alle condomine signore Imperadore Ernestina e Barbara Lucia Olga.

2.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, dev’essere dichiarata la nullità (tenuto anche conto del citato orientamento della Cass. civile, sez. un., 07 marzo 2005, n. 4806) dell’impugnata deliberazione in data 09.07.2008 dell’assemblea del Condominio di via Vernazza n. 14 Torino, al punto 7), approvante il preventivo spese esercizio 01.01.2008/31.12.2008 sua ripartizione e richiesta automatica rata di acconto per gestione 2009, per motivi indicati in motivazione.

3. Sull’istanza proposta dalle parti attrici, intesa ad ottenere la sospensione della delibera impugnata sopra indicata, ai sensi dell’art. 1137 c.c.

3.1. Nelle proprie conclusioni definitive, le parti attrici hanno anche chiesto la sospensione della delibera impugnata sopra indicata, ai sensi dell’art. 1137 c.c. . 

3.2. L’istanza è meritevole di accoglimento in quanto, come si è detto, l’impugnazione della delibera in questione risulta fondata e, per l’effetto, dev’essere dichiarata la nullità della delibera stessa.

3.3. Si deve poi osservare che la sospensione della delibera impugnata non può ritenersi senz’altro assorbita dalla Sentenza di accoglimento dell’impugnazione e di accertamento dell’illegittimità della delibera stessa.
E’ ben vero che, com’è noto, a norma dell’art. 282 c.p.c., nella formulazione novellata dall’art. 33 della legge n. 353/1990, che ha introdotto nell’ordinamento la regola dell’immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una “condanna”, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. III, 03 agosto 2005, n. 16262 in Giust. civ. Mass. 2005, 9 ).
Peraltro, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, meritevole di essere condivisa, l’anticipazione dell’efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della “esecutività” della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di “condanna”, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura “costitutiva” che in quelle di mero “accertamento” (cfr. in tal senso: Decr. 31 ottobre 2008 in Il Caso.it on line, sez. I, 1410, sul sito www.ilcaso.it; Cass. civile, sez. II, 05 luglio 2006, n. 15294 in D&G - Dir. e giust. 2006, 35 27; Cass. civile , sez. III, 03 agosto 2005, n. 16262 in Giust. civ. Mass. 2005, 9; Cass. civile , sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367 in Giust. civ. Mass. 2005, 4; Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9236 in Corriere giuridico 2000, 1599; Cass. civile, sez. lav., 19 agosto 1999, n. 8781 in Giur. it. 2000, 698; Cass. civile, sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1037 in Giust. civ. Mass. 1999, 278 che ha negato la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado resa in sede di accoglimento di un’azione ex art. 2932 c.c.; Tribunale Roma, 23 gennaio 2006 in Redazione Giuffré 2006; Corte appello Brescia, 30 novembre 2005 in Redazione Giuffré 2005; Tribunale Torino, sez. VIII, 29 gennaio 2005 in Redazione Giuffré 2006; Corte appello Brescia, 28 aprile 2004 in Giur. merito 2005, 1 8; Tribunale Torino, 02 marzo 2004 in Giur. merito 2005, 1 8; Tribunale Torino, Decr. 21 ottobre 2003, in “Giurisprudenza Piemonte” sul sito “www.giurisprudenza.piemonte.it”; Tribunale Bergamo, 20 ottobre 2003 in Giur. merito 2004, 61; Tribunale Monza, 26 settembre 2003 in Giur. it. 2003, 2275; Tribunale Milano, 13 settembre 2003 in Giur. it. 2003, 2275; Tribunale Monza, 06 agosto 2002 in Giur. merito 2003, 1654; Tribunale Cassino, 06 maggio 2002 in Giur. romana 2003, 27; Tribunale Modena, 1 febbraio 2001 in Giur. it. 2001, 977; Corte appello Trento, 12 gennaio 2001 in Foro it. 2001, I,1363; Tribunale Como, 2 novembre 1999 in Giur. it. 2000, 793; Corte appello Venezia, 3 giugno 1999 in Banca borsa tit. cred. 2000, II, 153; Tribunale Bassano Grappa, 10 aprile 1998 in Giur. it. 1999, 1627).

Nel caso di specie, la pronuncia di accertamento dell’illegittimità della delibera impugnata riveste natura di mero “accertamento”, per cui non sarebbe di per sé sufficiente, di per sé sola, a sospendere gli effetti della delibera stessa.

4. Sulle spese processuali.
In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., il Condominio convenuto dev’essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alle parti attrici le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, conformemente alla nota spese depositata dai difensori delle parti attrici stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 29097/08 R.G. promossa dalle signore Imperadore Ernestina e BarbaLucia Olga (parti attrici) contro il Condominio di via vernazza n. 14 - Torino, in persona dell’amministratore pro tempore sig. Panizza Marco (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) Accerta e dichiara la nullità della deliberazione dichiarata la nullità dell’impugnata deliberazione dell’assemblea del condominio di via Vernazza n. 14 Torino, in data 09.07.2008, al punto 7), approvante il preventivo spese esercizio 01.01.2008/31.12.2008 sua ripartizione e richiesta automatica rata di acconto per gestione 2009, per motivi indicati in motivazione. 

2) Sospende la delibera impugnata sopra indicata, ex art. 1137, 2° comma, c.c..

3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto Condominio di via Vernazza n. 14 Torino , in persona dell’amministratore pro tempore a rimborsare alle parti attrici le spese processuali, liquidate in complessivi € 5.119,00= (di cui € 2.485,00= per diritti, € 2.510,00= per onorari ed il resto per esposti), oltre al 12,5% su diritti ed onorari ex art. 14 tariffa forense ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Torino, in data 07 ottobre 2009.
Tribunale di Torino, Dott. Edoardo Di Capua, Sentenza n.7005/09 depositata in data 14 ottobre 2009.

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