martedì 15 marzo 2011

Spese personali

Nullità della delibera che con la quale erano state poste a carico
 di un condomino spese legali in mancanza di una sentenza

È affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione. Cass. civ. sez. II, 6.10.2008 n° 24696

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. L'odierno ricorrente, proprietario di un'unità immobiliare facente parte del condominio intimato, impugnava davanti al giudice di pace di Ascoli Piceno la Delib. assembleare 27 giugno 2005, che ha disposto di porre a suo carico il pagamento di Euro 382,87, quale spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale del predetto condominio per il recupero della somma di Euro 337,20, dovuta per il consumo di acqua a carico dell'odierno ricorrente, il quale ha provveduto al pagamento al ricevimento dell'invito del legale.
Il Giudice di pace di Ascoli Piceno con la sentenza oggi impugnata respingeva il ricorso perché inammissibile e infondato. Riteneva cioè il giudicante che la delibera condominiale impugnata non era nulla per non avere un oggetto impossibile o illecito e non avendo essa inciso su diritti inviolabili per legge. La delibera in questione non poteva ritenersi neanche annullabile perché contraria alle norme disciplinanti il procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea.
Riteneva ancora il Giudice che nel caso in questione l'assemblea condominiale disponeva di un titolo valido per far valere la sua richiesta di pagamento per l'acqua consumata dall'odierno ricorrente, che non aveva contestato il debito e che aveva provveduto al pagamento soltanto dopo aver ricevuto il sollecito da parte del legale. Le spese in questione quindi non potevano essere ripartite tra tutti i condomini proprio in conseguenza del ripetuto inadempimento dell'odierno ricorrente.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nonché contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, con violazione dei principi informatori della materia. Il Giudice di pace aveva errato per aver ritenuto ammissibile una deliberazione dell'assemblea condominiale che incidesse sui diritti individuali del condomino, ponendogli a carico totale una spesa sostenuta nell'interesse dell'intero condominio. A suo giudizio non esisteva alcun titolo in base al quale il condominio potesse procedere a tale ripartizione. Sempre a giudizio dell'odierno ricorrente la decisione sarebbe stata adottata in violazione della norma di cui all'art. 112 c.p.c., per extrapetizione, perché fondata su causa petendi differente da quella posta a base della domanda. Inoltre sempre a giudizio del ricorrente la decisione impugnata violerebbe i principi informatori della materia in quanto "la regola equitativa da ritenersi applicata nella specie (il titolo per pretendere spese del legale del condominio dal solo condomino era costituito dall'inadempimento di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto) non si attiene agli stessi".

3. Resiste con controricorso l'intimata.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

5. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.
Il Giudice di Pace ha, infatti, violato i principi informatori della materia (comunione e condominio), ritenendo legittima la delibera assembleare con la quale erano state poste esclusivamente a carico di un condomino le spese stragiudiziali relative al recupero di un credito del Condominio nei confronti del condomino debitore. Questa Corte ha, infatti, avuto occasione di affermare il principio che "È affetta da nullità e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione".
La decisione con la quale l'assemblea ha posto a carico di un singolo condomino le spese sostenute per la procedura giudiziale del recupero delle somme dovute deve ritenersi assunta in violazione delle norme, che costituiscono principi informatori della materia, secondo le quali le spese fanno carico ai singoli condomini solo se a questi riferibili. Nel caso in questione è pacifico che non vi fu alcuna assunzione di tale obbligazione da parte del condomino, né l'addebito della spesa può essere operato in mancanza di titolo e senza una decisione giudiziale sul punto. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., l'opposizione originariamente proposta va accolta, e la delibera condominiale impugnata annullata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione originariamente proposta e annulla la delibera condominiale impugnata. Condanna il Condominio intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per il merito in Euro 600,00, per onorari e Euro 100,00, per spese e per il giudizio di legittimità in Euro 400,00, per onorari e Euro 100,00, per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008. 

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