martedì 15 marzo 2011

Decoro architettonico

Va tutelato il decoro architettonico anche del fabbricato privo di pregi artistici

“… ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dalla innovazione, abbia un particolare pregio artistico (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 14 febbraio 2005, n. 27551), né rileva che detto decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 17 ottobre 2007, n. 21835), ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 30 agosto 2004, n. 17398; Cass. civ., sez. II, sent. 19 gennai 2005, n. 1076)”.
Secondo tale principio la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che “… ha sottolineato come la trasformazione dell’unico balcone esistente al piano ammezzato in un unico elemento orizzontale aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, e come allo stravolgimento del decoro architettonico della facciata concorrevano sia le caratteristiche costruttive della veranda e sia il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici piu’ opache dei circostanti edifici”.
(Cass. n.14455/09)

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