sabato 5 marzo 2011

Verbale in caso di aggiornamento dell’assemblea

La disposizione di cui all'art. 1136 comma 6 c.c., secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66 ultimo comma disp.att. c.c. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.(così Tribunale Bologna, 29 luglio 1996). Ai sensi dell’art. 1335 del Codice Civile per ricevimento non occorre necessariamente intendere il ritiro materiale della raccomandata, ma che la stessa sia stata nella materiale disponibilità del condomino.
Tale circostanza è soddisfatta dalla comunicazione della giacenza del piego raccomandato presso l’ufficio postale, come affermato dallo stesso Tribunale di Bologna con la successiva sentenza del 26 maggio 1998 ove afferma che in base alla generale presunzione di conoscenza degli atti recettizi fissata dall'art. 1335 c.c., deve ritenersi osservata la prescrizione contenuta nell’ultimo comma dell'art. 66 delle disp.att. c.c., qualora nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare il destinatario assente sia stato informato, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l'ufficio postale, ancorché non abbia provveduto al tempestivo ritiro della stessa. Tale orientamento trova conferma nella sentenza del 29 aprile 1999, n. 4352 della Corte di Cassazione sez. II Civile.

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