sabato 5 marzo 2011

Atti conservativi

La norma contenuta nel 4° comma dell’art. 1130 del c.c. dice che l’amministratore del condominio “deve compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”, ma a questa norma si deve dare un’interpretazione, nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi alle parti comuni, l’amministratore ha il potere e il dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l’istituto condominiale unitariamente considerato. Cioè, non solo evitando (che si compiano) opere abusive, o impedendo la non normale erogazione dei servizi nell’interesse comune, ma anche tutelando la gestione amministrativa del complesso condominiale


Renata G. Balzani, Il Condominio, Buffetti

Pertanto rientra tra i compiti dell’amministratore che tutti i condomini osservino scrupolosamente il regolamento condominiale, deve intervenire richiamando il condomino che non dovesse osservarlo e, in caso di persistenza attivando un’azione giudiziaria. L’amministratore ha la rappresentanza legale del condominio ex art. 1131 c.c., e di conseguenza il diritto/dovere di esercitare le azioni giudiziarie necessarie per tutelare gli interessarsi del condominio. Per questo motivo è nei confronti dell’amministratore che sono indirizzate le richieste anche giudiziarie, ovvero i provvedimenti dell’autorità amministrativa o giudiziaria contro il condominio.

Nessun commento:

Posta un commento