martedì 15 marzo 2011

Verbale dell’assemblea condominiale

Verbale dell’assemblea condominiale
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1)       Corte di Cassazione Sezione 2 civile Sentenza 21.11.2000, n. 15017

Condominio - Parti comuni - Spese - Pagamento - Assemblea - Verbale - Indicazioni - Decreto ingiuntivo - Prova scritta – Ammissibilità.
Il verbale di un’assemblea condominiale contenente l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l’ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ.

2) Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 13.10.1999, n. 11526
Assemblea - Verbale - Valore di prova presuntiva - Contestazione da parte di un condomino - Onere della prova.
Il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto.

3) Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 19.10.1998, n. 10329
Assemblea - Verbale - Votazioni - Nome dei partecipanti e loro quota in millesimi - Indicazione - Necessità
E’ annullabile entro trenta giorni, su impugnazione dei condomini dissenzienti, la delibera il cui verbale dà atto del risultato della votazione in base al numero dei votanti senza indicare analiticamente i nomi dei partecipanti e il valore della loro proprietà in millesimi, specificazione necessaria onde verificare la validità della costituzione dell’assemblea ai sensi dell’art. 1136 cod. civ., nonché il nome e il valore della quota proporzionale dei condomini assenzienti e dissenzienti, necessaria onde verificare la validità della delibera adottata sia in relazione ai “quorum”, se le quote sono disuguali, sia in relazione ad un eventuale conflitto di interessi tra condomino e condominio.

4) Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 8.3.1997, n. 2101
Assemblea - Verbale - Necessità - Prova testimoniale – Inammissibilità.
Poiché la delibera condominiale deve risultare in forma documentale, (art. 1136 ultimo comma cod. civ.) è inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare una volontà assembleare difforme da quella che risulta dal verbale.

5) Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 24.4.1996, n. 3862 
Assemblea - Verbale - Mancata redazione - Invalidità seconda convocazione – Esclusione.
In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida.

6) Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 19.3.1996, n. 2297 
Assemblea - Verbale - Accordo tra condominio e un condomino - Idoneità – Condizioni.
Il verbale di assemblea condominiale può essere impiegato per consacrare particolari accordi fra il condominio ed uno dei condomini, purché il documento sia sottoscritto da tutti i contraenti. In tal modo esso acquista effetto probante e la funzione propria della scrittura privata, fa fede della manifestazione di volontà` contrattuale di tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a conferire alla convenzione la forma scritta che sia richiesta “ad substantiam” ovvero “ad probationem”. (Nella specie la sentenza di merito confermata dalla S.C. aveva ravvisato nel verbale dell’assemblea condominiale, sottoscritto da tutti i condomini una transazione tra un condomino ed il condominio).

7) Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 24.7.1995, n. 8079 
Assemblea - Verbale - Dichiarazione del condomino soccombente di non avvalersi dell’impugnazione resa in assemblea - Sottoscrizione del verbale – Esclusione.
La dichiarazione del condomino soccombente di non voler avvalersi dell’impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti suoi, del condominio e di altri condomini, è validamente resa, con effetti preclusivi della proponibilità del gravame, nel corso di un’assemblea condominiale, senza necessità che il verbale nel quale essa viene riportata sia sottoscritto dal condomino, giacché la dichiarazione di voler prestare acquiescenza ad una sentenza, potendo essere resa anche tacitamente, non è soggetta al requisito della forma scritta, mentre la sottoscrizione del verbale assembleare da parte dei condomini è necessaria solo quando la delibera abbia il contenuto di un contratto per il quale sia richiesto “ad substantiam” il suddetto requisito.

8) Tribunale di Milano Sezione 8
Sentenza 13.7.1995
Assemblea - Verbale - Necessità – Limiti.
In tema di verbale d’assemblea, la redazione per iscritto del contenuto delle riunioni dell’assemblea dei condomini, previsto dall’ultimo comma dell’art.1136 c.c., non è prescritta a pena nullità, se non in caso di deliberazione che contenga atti di disposizione patrimoniale.

9) Tribunale di Milano Sezione 8
Sentenza 13.7.1995 
Assemblea - Verbale - Necessità – Limiti.
In tema di verbale d’assemblea, la redazione per iscritto del contenuto delle riunioni dell’assemblea dei condomini, previsto dall’ultimo comma dell’art.1136 c.c., non è prescritta a pena nullità, se non in caso di deliberazione che contenga atti di disposizione patrimoniale.

10) Tribunale di Genova Sezione CIV.
Sentenza 9.1.1993 
Assemblea - Verbale - Mancata lettura del verbale della precedente assemblea – Irrilevanza.
Non esiste alcuna norma di legge che imponga in apertura della seduta assembleare di dare lettura del verbale di precedenti assemblee. La mancata lettura pertanto non configura un caso di invalidità delle deliberazioni.

11) Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 11.11.1992, n. 12119
Assemblea - Verbale - Indicazione su di esso della presenza dei condomini - Valore di prova presuntiva – Conseguenze.
Il verbale dell`assemblea del condominio, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condomini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta al condomino che impugni la deliberazione, contestando la rispondenza a verità di detta indicazione, di fornire la relativa dimostrazione.

12) Corte d’Appello di Milano Sezione 1
Sentenza 18.9.1992
Assemblea - Verbale - Contenuto – Funzione.
Il processo verbale, redatto e trascritto nel registro tenuto dall’amministratore ex art. 1136, u.c. c.c., ha la funzione di documentare la valida costituzione dell’organo, la formazione e il contenuto della volontà condominiale espressa attraverso le assunte delibere, così che non sussiste alcun obbligo ex lege e, di contro, alcun diritto dei condomini a vedere riprodotti nel verbale ogni loro osservazione richiesta a dichiarazione che esuli dai suddetti contenuti.

13) Tribunale di Genova Sezione CIV.
Sentenza 18.1.1992
Assemblea - Verbale - Spesa ben determinata in delibera - Indicazione di cifra precisa come preventivo - Necessità – Esclusione.
Quando i dati indicati nella delibera sono sufficienti a determinare l’entità della spesa per l’ordinaria o la straordinaria manutenzione, non è necessario l’indicazione a verbale di una cifra precisa desunta da un concreto preventivo.

14) Tribunale di Bologna Sezione 1
Sentenza 8.1.1992
Assemblea - Verbale - Necessità – Condizioni.
Il verbale dell’assemblea condominiale è da ritenere essenziale solo nel caso in cui vi sia la necessità di registrare le deliberazioni prese e non quando le deliberazioni non risultino adottate.

15) Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 11.3.1988, n. 2401
Assemblea - Verbale - Di attribuzione all’amministrazione dell’incarico di promuovere un giudizio - Atto scritto ex art. 77 c.p.c. – Configurabilità.
Il verbale con cui l’assemblea condominiale attribuisce all’amministratore l’incarico di promuovere un giudizio per far valere una pretesa assegnata ai singoli condomini dai rispettivi atti di acquisto, integra gli estremi dell’atto scritto richiesto dall’art. 77 c. p.c. per il valido conferimento della rappresentanza processuale, senza che sia necessario che la sottoscrizione del verbale stesso sia autenticata da notaio. I poteri conferiti all’amministratore del condominio con detta delibera concernono la posizione di tutti i condomini, non essendo consentito discriminare, quanto agli effetti conseguiti, la posizione di coloro che non abbiano partecipato all’assemblea o non abbiano espresso voto conforme alla volontà della maggioranza.

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