sabato 5 marzo 2011

Ricorso alla procedura monitoria, consegna della documentazione condominiale

Tribunale di Ariano Arpino, 24 aprile 2007
Il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata menzionato dall'art. 633, comma 1, c.p.c. non ha natura diversa, se non per l'oggetto della prestazione, dal diritto di credito ad una somma di denaro ed è, quindi, parte della categoria generale del credito quale unica situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede monitoria.
In virtù di tali considerazioni la più attenta dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'escludere che il termine «consegna» possa estendersi fino a ricomprendere l'azione di rivendicazione o altra azione restitutoria conseguente alla violazione di un diritto reale di godimento, poiché per tali pretese appare più appropriato il termine «restituzione».
Quindi è ammissibile il ricorso alla procedura monitoria al fine di ottenere la consegna della documentazione condominiale, quale cosa mobile determinata, illegittimamente detenuta dal pregresso amministratore.
L'amministratore di un condominio alla cessazione del suo mandato ha l'obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell'incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, né può trattenerli finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio, avvalendosi del principio inademplenti non est adimplendum, non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi.
Del resto, è evidente che il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente raffigura una priorità di fatto indispensabile per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, la cura dell'osservanza del regolamento di condominio, l'amministrazione delle cose e degli impianti e dei servizi comuni, la conservazione e la manutenzione di essi, la disciplina del loro uso e, soprattutto, la riscossione dei contributi.

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