sabato 5 marzo 2011

Revoca dell’amministratore

a revoca dell’amministratore può avvenire, anche su richiesta al giudice di un solo proprietario dello stabile, in tre circostanze stabilite dal codice civile (articolo 1129). E cioè, quando, essendo stato destinatario di una citazione o di un provvedimento, anche al di fuori delle sue attribuzioni, non ne abbia dato comunicazione all’assemblea dei condomini. Quando non ha reso conto della sua gestione per due anni. Quando, infine, vi sono “fondati sospetti di gravi irregolarità”. I giudici si sono sbizzarriti nell’interpretare quest’ultima espressione. Va per la maggiore la tesi che debbano esistere forti indizi (anche se non prove vere e proprie), che l'amministratore stia agendo deliberatamente per il soddisfacimento di interessi propri o che abbia compiuto gravi trascuratezze. Deve esistere un danno immediato o perlomeno un pericolo di danno per il condominio.
Cosa accade quando l’amministratore scappa con la cassa, o incamera denaro che avrebbe dovuto devolvere ai fornitori? Il condominio dovrà reintegrare tutto quanto dovuto a terzi, pagando due volte. La denuncia penale resta necessaria, soprattutto se il professionista non ha versato i contributi del portiere (non si applicano, secondo interpretazioni, le durissime sanzioni previste dall’Inps). Tuttavia recuperare i soldi sarà un’impresa, anche se l’amministratore è stato condannato alla restituzione e ai danni. Probabilmente avrà fatto in modo di intestare ad altri il suo patrimonio. Purtroppo la"fuga” è un ottimo affare, perché le condanne penali sono troppo lievi perché l’amministratore si faccia anche un solo giorno di prigione, se non è recidivo. Morale: meglio prevenire i guai, prima che succedano…

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