sabato 5 marzo 2011

Metodo collegiale

Cass. sent. del 22.5.1999, n. 5014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli IIl.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere
Dott. Rafaele CORONA Rel. Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Sul ricorso proposto da:
TEMPESTA BRUNO, elettivamente domiciliato in Roma Via F. Ozanam 69, presso lo studio dell'avvocato Percaccio Giovanni Battista, che lo difende, giusta delega in atti;- ricorrente
contro CONDOMINIO VIA PIERO ALOISI 29 ROMA, in persona del suo
amministratore pro - tempore, Geom. CARLO SANSONI, elettivamente
domiciliato in Roma Via del Cancello 30, presso lo studio
dell'avvocato ALBERTO ARDITI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1263-96 della Corte d'Appello di Roma,
depositata il 03-04-96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03-12-98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato PERCACCIO GIOVANNI, difensore del ricorrente, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ARDITI ALBERTO, difensore del resistente, che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RAFFAELE PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Inizio documento

Fatto

Con citazione 21 dicembre 1990, Bruno Tempesta convenne, davanti al Tribunale di Roma, il Condominio dell'edificio di via Piero Aloisi 29, Roma, in persona dell'amministratore in carica. Domandò al collegio: a) di dichiarare l'obbligo del Condominio convenuto di rilasciargli la copia del verbale dell'assemblea straordinaria in data 5-6 giugno 1990, tenuta in sua assenza, nonché la copia della documentazione (preventivi e perizie) relativa ai lavori urgenti ed alla ripartizione delle spese, di cui all'ordine del giorno; domandò, altresì, b) di condannare il Condominio a rilasciargli le copie dei documenti suddetti. Il Condominio si costituì; rispose che l'assemblea indicata dalla controparte non si era mai tenuta; chiese il rigetto delle pretese avverse e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cod. proc. Civ. per lite temeraria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 4 maggio - 16 luglio 1994, respinse la domanda proposta dall'attore e quella riconvenzionale avanzata dal condominio e condannò l'attore alla rifusione delle spese. Giudicando sull'impugnazione proposta da Bruno Tempesta, in contraddittorio con il Condominio, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 19 marzo - 3 aprile 1996, rigettò l'appello e condannò l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese processuali.
Ricorre per cassazione con cinque motivi Bruno Tempesta; resiste con controricorso il Condominio di via Piero Aloisi 29, Roma, in persona dell'amministratore in carica.

Diritto
1.2 Non può essere accolto il primo motivo di ricorso, con il quale Bruno Tempesta deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 166 cod. proc. civ. per difetto di valida procura e mancato deposito dell'originale; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Sostiene il ricorrente che, essendo stata la procura generale alle liti rilasciata dall'amministratore uscente e, comunque, da un amministratore non autorizzato al rilascio di tale atto, essa non poteva spiegare la sua efficacia nel giudizio di primo grado, nè nei gradi successivi.
Aggiunge che, all'atto della costituzione, il condominio non aveva prodotto l'originale della procura, ma soltanto un anno dopo la costituzione nel giudizio di secondo grado aveva prodotto una copia autenticata, in violazione del disposto dell'art. 166 cod. proc. civ..
Per la verità, non è fondata la questione circa la ammissibilità del rilascio della procura da parte di un amministratore uscente, in quanto risulta dagli atti (pag 5 della sentenza), che al momento del rilascio della procura l'amministratore era ancora in carica. 
Del pari infondata è la questione concernente il tempo di produzione della procura, posto che l'originale, di cui si faceva menzione nella comparsa di risposta, risulta essere stato tempestivamente esibito (pag. 4 della sentenza).
Per contro, è inammissibile la censura concernente il rilascio di una procura generale da parte dell'amministratore del condominio trattandosi di questione nuova, prospettata per la prima volta in sede di legittimità, che richiede nuovi accertamenti ed apprezzamenti. 
Invero, nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili d'ufficio, non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongono a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito (Cass. Sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810; Cass. Sez. II, 4 giugno 1994, n. 5442). In altre parole, nel giudizio di legittimità non è ammessa la deduzione di motivi, i quali introducano temi diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito, posto che il controllo di legittimità non si estende alla risoluzione di nuove questioni di diritto o di fatto non trattate in precedenza, quando esse richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti, che sono preclusi alla Corte di Cassazione (Cass. Sez.Lav. 12 febbraio 1993, n. 1772; Cass. Sez. II, 4 settembre 1991, n. 9358).
2.1 Deve essere accolto, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Erroneamente la sentenza ha ritenuto inesistente l'obbligo di verbalizzazione quando l'assemblea non perviene ad alcuna delibera e ne ha dedotto l'inesistenza dell'obbligo di comunicazione e la carenza dell'interesse processuale e sostanziale al riguardo, in quanto la mancata verbalizzazione rende prive di giuridico effetto nei confronti del condominio assente le delibere eventualmente adottate. La mancata risposta sull'esito dell'assemblea, invece, impediva un ricorso di merito all'autorità giudiziaria.
2.2 Il metodo collegiale raffigura un procedimento, che si sviluppa attraverso fasi distinte, configurate dallo svolgimento di diverse attività (la comunicazione dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la costituzione, la discussione, la votazione, la verbalizzazione), tutte necessarie ai fini della validità dell'atto finale consistente nella delibera. In quanto riguarda la formazione della cosiddetta volontà unitaria ascritta a più persone, a garanzia della sua corretta formazione nei confronti di tutti i partecipanti, compresi coloro i quali sono rimasti in minoranza o che non sono intervenuti all'assemblea, la validità dell'atto finale esige la puntuale esecuzione di tutte le diverse fasi contemplate dal procedimento collegiale.
La redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma, che debbono essere osservate dall'assemblea, e che si pone sullo stesso piano delle altre formalità richieste dal procedimento ricordate sopra (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione etc.) e la cui inosservanza importa le medesime conseguenze: vale a dire, la impugnabilità della delibera, in quanto presa non in conformità alla legge (art. 1137 cod. civ.). La redazione del verbale raffigura, dunque, un momento necessario dello svolgimento del procedimento collegiale, perché il verbale costituisce il documento, che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte. Dalla verbalizzazione risulta se l'assemblea sia stata o no ritualmente convocata, ovverosia se tutti i condomini siano stati o no avvisati; se a tutti i partecipanti sia stato o no comunicato l'ordine del giorno; se la costituzione sia stata considerata regolare o irregolare, per la presenza o il difetto delle maggioranze personali o reali prescritte; se vi sia stata o no discussione e, infine, e la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze.
Posto che la redazione del verbale raffigura un momento necessario del procedimento collegiale; che la mancata o la irregolare redazione raffigura uno dei vizi di forma, che legittima la impugnazione: tutto ciò considerato, segue che alla verbalizzazione deve procedersi sempre, anche quando l'assemblea non si è regolarmente costituita o non ha deliberato.
Non può non essere positiva la risposta alla domanda se il verbale debba essere redatto anche quando l'assemblea non delibera. Anche in questo caso, invero, sussiste la necessità di dare conto delle attività afferenti alla vita del collegio e di consentire il controllo di ogni fase procedimentale. Appunto per permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllare lo svolgimento dell'attività collegiale e di assumere le opportune iniziative, una volta che l'assemblea è stata convocata, si rende necessario documentare tutte le attività che si sono svolte nella riunione, comprese quelle che non si sono perfezionate. Invero, i condomini - come hanno interesse ad impugnare una…
 

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