sabato 5 marzo 2011

Nomina giudiziaria dell’amministratore del condominio e spese del giudizio

Cassazione n. 18648, - 5 dicembre 2003 Sez. III

Ricorso - Sentenza impugnata - Omessa o insufficiente motivazione - Specificazione delle prove non valutate – Onere.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare; trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass. civ. Sez. II, 11.11.2002, n.15794).

Secondo la Cassazione , Sez. II civile, sentenza n. 18730 del 26.09.2005: ''Il procedimento camerale di volontaria giurisdizione non può considerarsi contenzioso in senso tecnico: anche se l’istanza di nomina (o di revoca dell’amministratore del condominio si innesta in un vero e proprio contrasto tra i condomini e l’amministratore, certo che il provvedimento da cui il predetto procedimento tende (privo del carattere della definitività) è strumentale solo alla gestione della cosa comune e, quindi, alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione e non alla tutela di interessi particolari di alcuni condomini o dell’amministratore e, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i singoli condomini, si esaurisce in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo del tutto privo dei caratteri della decisione con attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto. La funzione del provvedimento richiesto è solo quella di evitare che il condominio sia sprovvisto di un valido organo necessario alla sua gestione, prescindendo dall’eventuale esistenza di contrasti e conflitti tra i condomini in ordine alla concessione o al diniego di detto provvedimento che non è diretto a risolvere tali contrasti e conflitti da affrontare e superare o nella sede assembleare o in quella giurisdizionale secondo le regole ordinarie.
Da quanto precede deriva logicamente che nei procedimenti di volontaria giurisdizione normalmente non sussistono i presupposti richiesti per l’applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c. mancando, per definizione, un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso nel quale sia chiesto laccertamento di un diritto da una parte nei confronti di un’altra da cui possa derivare una situazione di soccombenza di un soggetto rispetto ad un altro che giustifichi la condanna alle spese.
Anche uno solo dei partecipanti al condominio, in presenza di inerzia dell’assemblea o di sospetti di gravi irregolarità dell’amministratore in carica, può proporre ricorso al tribunale del luogo dove è posto l’edificio condominiale, inteso ad ottenere la nomina e/o la revoca dell’amministratore; il ricorso redatto in bollo va presentato nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione; per quanto riguarda la revoca, il terzo comma dell’articolo 1129 del Codice Civile dispone che ciascun condomino può chiedere all’autorità giudiziaria di revocare l’incarico all’amministratore in carica, se questi si è reso responsabile anche di una sola delle seguenti irregolarità:

1.      omesse tempestive comunicazioni all’assemblea riguardanti una citazione (od un provvedimento amministrativo) a lui notificata, dal contenuto che esorbita dalle sue proprie attribuzioni;
2.      mancata presentazione per due anni consecutivi dei conti della gestione, salvo il caso di impossibilità a lui non imputabile;
3.      ''fondati sospetti'' e non semplici congetture di gravi irregolarità nell’amministrazione.

Il tribunale adito, dopo aver informato e sentito l’amministratore in carica, in camera di consiglio provvede con decreto motivato ad accogliere o respingere il ricorso e quindi svolge la funzione propria dell’assemblea condominiale, competente a deliberare tanto la nomina quanto la revoca dell’amministratore; ovviamente, nel caso di accoglimento del ricorso con la nomina dell’amministratore giudiziario, di fatto è revocato l’amministratore in carica. Inoltre, col decreto di nomina, il tribunale detta provvedimenti finalizzati alla tutela di un interesse comune a tutti i condomini, nessuno escluso.
In conclusione il provvedimento de quo avente per oggetto un atto di amministrazione in sostituzione dell’assemblea competente, viene effettuato dal tribunale con decreto motivato, nell’esercizio di un’attività di volontaria giurisdizione.
E’ utile ricordare che a norma dell’art. 742 del c.p.c. : i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati , per cui anche l’amministratore nominato dal giudice, in caso di sospetto di gravi irregolarità può essere revocato.
La sentenza de qua inoltre sancisce che il provvedimento di nomina o di revoca dell’amministratore di condominio è finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio ad una sua corretta amministrazione.
Dalle considerazioni esposte consegue che nei procedimenti di volontaria giurisdizione non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., le quali postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso (vedi Cass. n. 9636 del 2.10.1997 in tema di spese del procedimento di volontaria giurisdizione promossa ai sensi dell'art. 2409 c.c.); in particolare quindi le evidenziate caratteristiche del procedimento ex art. 1129 c.c. di nomina o di revoca dell'amministratore di condominio comportano la inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., cosicché le spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina o per la revoca dell'amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria (Cass. n. 4706 del 30.3.2001). 

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