sabato 5 marzo 2011

Chi partecipa alle assemblee

Oltre ai pieni proprietari hanno diritto di essere presenti usufruttuari e nudi proprietari. I secondi hanno diritto di voto (al posto degli usufruttuari) sulle opere di manutenzione straordinaria, che sono a loro carico. I caso di comproprietà sullo stesso appartamento, vota uno solo: se non c’è accordo è il presidente dell’assemblea che estrae a sorte il nome di chi voterà: non conta chi ha una maggiore quota di partecipazione alla proprietà dell’unità immobiliare.
La partecipazione degli inquilini in locazione è prevista dall’articolo 10 della legge dell’equo canone (ancora in vigore) per le decisioni che riguardano i servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, con diritto di voto, e per le discussioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni, per esempio l’abolizione della portineria, ma solo con diritto di parola.. Tuttavia un contratto di locazione può prevedere eccezioni a queste regole. L’eventuale convocazione degli inquilini è un obbligo del proprietario e non dell’amministratore: l’assemblea resta comunque valida.
Resta possibile richiedere che l’amministratore non sia presente, a meno che sia egli stesso un condomino (per esempio, se si discute sulla revoca del suo mandato).

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